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Rimborso accise gasolio commerciale: compensazione solo con invio telematico

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Con l’informativa prot. n. 642547 del 30 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le modalità per ottenere il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale consumato dal 1° luglio al 30 settembre 2026.

La dichiarazione può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre 2026.

Il software aggiornato disponibile sul sito ADM serve alla compilazione e alla stampa della dichiarazione e alla predisposizione del file da trasmettere: la presentazione avviene attraverso i canali indicati nella tabella.

La principale novità interessa chi sceglie la compensazione in F24.

L’art. 1-ter, comma 7, del D.L. n. 63/2026, convertito dalla Legge n. 113/2026, ha modificato l’art. 24-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1995:

  • dal 1° ottobre la dichiarazione deve essere inviata in forma telematica
  • e il termine del silenzio-assenso scende da 60 a 30 giorni.

Per il rimborso in denaro restano invece i canali già previsti e il termine di 60 giorni dell’art. 4 del D.P.R. n. 277/2000.

Le variazioni dell’accisa richiedono inoltre la ripartizione dei consumi in tredici Quadri A-n, cui si aggiungono due quadri residuali.

L’aliquota del gasolio commerciale resta pari a 403,22 euro per mille litri (punto 4-bis della Tabella A del D.Lgs. n. 504/1995); il rimborso varia secondo l’accisa applicata al carburante.

Per i carburanti HVO, utilizzato tal quale, i requisiti dell’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 sono congiunti: rispetto dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni della direttiva UE 2018/2001 e produzione dalle materie prime del suo allegato IX.

La tabella distingue l’HVO che soddisfa tali requisiti, quello che non li soddisfa e quello per cui mancano informazioni del fornitore.

Aspetto Indicazioni
Invio per compensazione Dal 1° ottobre 2026 le dichiarazioni con richiesta di compensazione vanno trasmesse tramite Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Gli esercenti non abilitati devono richiedere l’adesione. Non sono più ammessi ordinariamente PEC e cartaceo. Il codice tributo F24 resta 6740.
Silenzio-assenso per compensazione Il termine scende da 60 a 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione o degli elementi integrativi: in assenza di diniego notificato, la domanda si considera accolta e il credito può essere compensato. Resta il potere di annullare l’assenso illegittimamente formato con provvedimento motivato (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 277/2000).
Procedura di riserva Solo per dichiarazioni regolari scartate dall’E.D.I. per targa non presente in archivio o non ammessa perché di veicolo estero: invio PEC all’Ufficio competente della dichiarazione firmata, del file .dic, della stampa dell’esito e delle segnalazioni e, se non già disponibile, della documentazione di regolarità. L’Ufficio verifica e acquisisce il file.
Rimborso in denaro Restano E.D.I. e PEC (circolare ADM n. 11/2025 del 26 maggio 2025), con file .dic. In via del tutto residuale, per chi non usa E.D.I. e non dispone della PEC o non può usarla: cartaceo con file su supporto informatico.
Tempi del rimborso in denaro Resta il silenzio-assenso dopo 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione o degli elementi integrativi, senza diniego notificato. Per il pagamento occorre il titolo emesso dall’Ufficio; se emesso oltre i 60 giorni, spettano gli interessi legali dalla scadenza del termine alla sua emissione (art. 4, commi 1 e 2, D.P.R. n. 277/2000).
Gasolio e HVO senza requisiti¹ Rimborso in euro per mille litri: 1-3 luglio: 219,68 (A-1); 4-27 luglio: 269,68 (A-2); 28 luglio-17 settembre: 129,68 (A-3); 18-25 settembre: 169,68 (A-4); 26-30 settembre: 219,68 (A-5).
HVO con requisiti¹ Rimborso in euro per mille litri: 1-29 luglio: 214,18 (A-6); 30 luglio-24 agosto: 129,68 (A-7); 25-26 agosto: 214,18 (A-8); 27 agosto-5 settembre: 129,68 (A-9); 6-10 settembre: 214,18 (A-10); 11-17 settembre: 129,68 (A-11); 18-25 settembre: 169,68 (A-12); 26-30 settembre: 214,18 (A-13).
HVO senza informazioni¹ In mancanza di informazioni dal fornitore sulle condizioni richieste, si considera l’aliquota minore vigente nel periodo. Rimborso in euro per mille litri: 1-27 luglio: 214,18 (A-6); 28 luglio-17 settembre: 129,68 (A-3); 18-25 settembre: 169,68 (A-4); 26-30 settembre: 214,18 (A-13).
Quadri residuali A-14 e A-15 Carburanti ricevuti da distributori privati nel trimestre precedente e riforniti ai mezzi aventi diritto nel terzo trimestre. A-14: gasolio e HVO senza requisiti¹ ricevuti dal 1° aprile al 22 maggio; A-15: HVO con requisiti¹ ricevuto dall’8 aprile al 10 maggio. Rimborso: 69,68 euro per mille litri, con e-DAS a comprova.
Altre giacenze pregresse Sempre con e-DAS a comprova e rifornimento ai mezzi aventi diritto nel terzo trimestre: gasolio/HVO senza requisiti¹ ricevuti il 7-30 giugno → A-1, 219,68 euro; ricevuti il 23 maggio-6 giugno → A-4, 169,68 euro. HVO con requisiti¹ o senza informazioni ricevuto con accisa di 617,40 euro → A-6, 214,18 euro. HVO con requisiti¹ ricevuto il 23 maggio-6 giugno → A-12, 169,68 euro. Importi per mille litri.
Imputazione dei consumi I periodi si individuano dalle date dei rifornimenti risultanti dalle fatture o dai relativi documenti di dettaglio. Per gli impianti privati si considera la data di ricezione comprovata dall’e-DAS. La qualificazione dell’HVO deriva dalle informazioni trasferite dal fornitore.
Chilometri e ore In ogni Quadro A-n, chilometri percorsi o ore dei mezzi speciali devono riferirsi ai litri dichiarati. Se necessario, il totale trimestrale è ripartito con stime basate su consumi specifici, serie storiche e condizioni di utilizzo oppure sui rifornimenti per ciascun carburante.
Regole confermate Resta il limite di un litro di gasolio per chilometro (art. 8 D.L. n. 124/2019). Gli acquisti sono comprovati dalle fatture; per i rifornimenti stradali è obbligatoria la targa nella fattura elettronica (nota ADM n. 64837/RU del 7 giugno 2018).
Crediti del secondo trimestre Promemoria riferito al secondo trimestre 2026: compensazione entro il 31 dicembre 2027; domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate entro il 30 giugno 2028 (art. 61 D.L. n. 1/2012 e art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277/2000).

¹ HVO: gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, utilizzati tal quali. “Con requisiti/senza requisiti” si riferisce alle condizioni per l’aliquota ridotta dell’art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025, illustrate nella premessa. Fonti: informativa ADM n. 642547 del 30 settembre 2026.

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