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Ristrutturazioni edilizie, ammesso il cumulo di detrazioni

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Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del Tuir, sono parzialmente detraibili le spese sostenute per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, nella misura del 50% del valore degli interventi effettuati, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 96.000 euro.

Ai sensi dell’art. 16 del D.L. 63/2013, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

L’art. 14 del D.L. 63/2013 si riferisce invece alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 24 giugno 2021, n. 437, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire – sempreché ne ricorrano tutti i presupposti – della detrazione Irpef di cui all’art. 16-bis, comma 3, del Tuir, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione Ires prevista – in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche – dai richiamati articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.

Risposta n. 437 del 2021

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