Ritenute negli appalti, ai fini della verifica della natura commerciale dell’attività irrilevanti i criteri Iva
L’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – inserito dall’art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento di tali ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
Inoltre, la norma prevede che – al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese – entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’art. 18, comma 1 , l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di cui sopra, nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Tale disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Successivamente, con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, fu precisato che gli enti non commerciali (pubblici e privati) non sono tenuti ad applicare l’art. 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta: “si ritiene, infatti, corretto – ha aggiunto l’Agenzia – che detta previsione debba applicarsi anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio gli enti territoriali”.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 4 settembre 2020, n. 313, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17-bis, l’ente deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini Iva.