Skip to main content

Ritenute negli appalti, ai fini della verifica della natura commerciale dell’attività irrilevanti i criteri Iva

|

L’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – inserito dall’art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento di tali ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.

Inoltre, la norma prevede che – al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese – entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’art. 18, comma 1 , l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di cui sopra, nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Tale disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Successivamente, con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, fu precisato che gli enti non commerciali (pubblici e privati) non sono tenuti ad applicare l’art. 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta: “si ritiene, infatti, corretto – ha aggiunto l’Agenzia – che detta previsione debba applicarsi anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio gli enti territoriali”.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 4 settembre 2020, n. 313, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17-bis, l’ente deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini Iva.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close