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Rivalsa da accertamento anche per l’Iva all’importazione

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L’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, riconosce il diritto del contribuente di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente può effettuare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

Con la risposta all’istanza di interpello 13 giugno 2019, n. 192, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che tale possibilità si applica anche qualora l’accertamento si riferisca all’Iva all’importazione.

Si ricorda che già con la Circolare 17 dicembre 2013, n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate, precisò che la norma citata – ancorché formulata con riferimento alle ordinarie modalità di funzionamento del tributo, in cui l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente ha luogo a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore – si applica anche ai casi in cui l’imposta relativa agli acquisti non sia stata addebitata al cessionario/committente in via di rivalsa ma venga versata direttamente da quest’ultimo, come avviene nelle importazioni.

Con la risposta 31 maggio 2019, n. 176, fu affermato che per effetto dell’estinzione del cessionario/committente, il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, deve ritenersi non esercitabile. Tale conclusione è in linea con quanto precisato attraverso la risposta all’istanza di interpello 26 novembre 2018, n. 84, che fornì alcuni chiarimenti in merito alla rivalsa Iva da accertamento in caso di intervenuta estinzione del soggetto passivo.

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