Per effetto delle ultime modifiche apportate dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera al disegno di legge C. 1807, di conversione del Decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), slitta di un anno la riduzione dell’aliquota Ires sugli utili reimpiegati in azienda: la nuova versione della norma dispone in particolare che il regime in esame si applichi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
L’aliquota sarà ridotta:
A tal fine la norma precisa quanto segue:
Si ricorda che contestualmente è stata soppressa la mini-Ires, introdotta dall’art. 1, commi da 28 a 34 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Confermata inoltre la reintroduzione del superammortamento nella misura del 130 per cento per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019, con consegna del bene entro il 30 giugno 2020. La maggiorazione, peraltro, potrà essere utilizzata soltanto per investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto), per la quota di investimento di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.
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