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Rivalutazione beni immateriali

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Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza di circolare contenente chiarimenti in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e di riallineamento fiscale. Il documento è strutturato in due parti:

  1. la prima parte è dedicata alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e alla disciplina del riallineamento;
  2. la seconda parte contiene indicazioni sulla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale.

Si ricorda che l’art. 110 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha previsto la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Nella bozza in esame si precisa che – come sottolineato dall’OIC 7- possono essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.

La possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni immateriali i cui costi siano stati contabilizzati a conto economico anche se avevano i requisiti per essere iscritti tra i beni immateriali risponde alla necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra le società che, ad esempio, hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.

Nella seconda parte della circolare vengono invece forniti chiarimenti in merito alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’art. 6-bis del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). La rivalutazione in questione deve:

  1. essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
  2. riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
  3. essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

In tale ambito è stato precisato, tra l’altro, che non possono usufruire della misura in commento le società holding che svolgono una mera attività immobiliare, senza esercitare alcuna gestione alberghiera.

Eventuali osservazioni e proposte relative alla bozza di circolare in esame potranno essere inviate entro il 7 dicembre 2021 all’indirizzo email dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

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