“Rottamazione-bis”, possibile chiedere i bollettini Rav per i pagamenti parziali
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto un apposito form – nell’ambito del servizio online ContiTu – utilizzabile dai contribuenti che intendono ottenere nuovi bollettini Rav per pagare soltanto alcuni degli avvisi e/o cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute (che fu inviata loro dall’Amministrazione).
Per quanto attiene alla cosiddetta “rottamazione-bis”, in particolare, si ricorda quanto segue:
- entro lo scorso 30 giugno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato gli importi dovuti – nonché le relative scadenze – ai contribuenti che avevano presentato un’apposita istanza di adesione entro le scadenze stabilite;
- nella medesima comunicazione veniva anche reso noto l’eventuale rigetto (motivato) della domanda;
- la prima o unica rata scadrà il prossimo 31 luglio, come previsto dalla normativa emanata in materia;
- il ritardato o omesso versamento di tale rata, comporta il venir meno dei benefici connessi alla definizione agevolata delle cartelle (non si applica pertanto il principio della scusabilità del versamento effettuato con “lieve ritardo”);
- nei giorni scorsi l’Amministrazione fiscale aveva precisato le modalità di versamento degli importi dovuti, confermando in sostanza quanto disposto per la prima edizione della “rottamazione”.
La scorsa settimana, nel corso di un’aduzione parlamentare, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha diffuso alcuni dati statistici relativi all’istituto in esame; da tale riepilogo è emerso che relativamente alle istanze aventi ad oggetto carichi per importi superiori a 100mila euro, quasi un contribuente su due non ha poi proceduto ad effettuare il pagamento degli importi dovuti.
Si ricorda infine che il nuovo programma di governo prevede tra l’altro il varo della “pace fiscale”, cioè una sorta di “maxi-rottamazione” delle cartelle emesse da Equitalia, con il pagamento di importi variabili (che secondo alcune anticipazioni non dovrebbero comunque superare il 26 per cento dell’importo indicato nell’atto impositivo).