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Rottamazione-quinquies: calendario in chiaro

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Il 30 settembre scade il termine per pagare la seconda rata della Rottamazione-quinquies.

Con un avviso pubblicato sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ufficializzato la messa a disposizione di un pratico calendario che riepiloga tutte le scadenze della Rottamazione-quinquies e delle altre definizioni agevolate aiutando, in tal modo, a non dimenticare i termini di pagamento.

Ulteriori informazioni, riguardanti le diverse misure agevolative, anche con riguardo alle peculiarità che ne determinano l’inefficacia, sono disponibili nella sezione del sito “Per saperne di più/Definizione agevolata”.

L’ADER ricorda che la Rottamazione-quinquies risulterà inefficace a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a. e c., anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni:

  1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento
  2. di due rate, anche non consecutive, nel caso il debitore abbia scelto la soluzione rateale.
  3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Per evitare la decadenza la Legge consente, pertanto, una tolleranza di “cinque giorni” rispetto alla scadenza della rata solo per il pagamento dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata ovvero, nel caso abbia optato per la soluzione rateale, solo per il pagamento dell’ultima rata del piano.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la Legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Il pagamento del totale dovuto ai fini della definizione agevolata può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o
  • nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare (rata minima pari a 100 €).
Unica o prima rata 31 luglio 2026
Dalla 1ª alla 3ª
  • 31 luglio 2026,
  • 30 settembre 2026
  • 30 novembre 2026.
Dalla 4ª alla 51ª A decorrere dal 2027:

  • 31 gennaio,
  • 31 marzo,
  • 31 maggio,
  • 31 luglio,
  • 30 settembre
  • 30 novembre di ciascuno
Dalla 52ª alla 54ª 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.

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