STP e STA: quote degli utili modificabili fino alla dichiarazione
Per le società tra professionisti e le società tra avvocati costituite in forma di società semplice, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui sono determinate le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma solo con riferimento alle quote spettanti ai soci professionisti.
Per i soci non professionisti o “finanziatori” resta invece applicabile la regola ordinaria dell’art. 5, comma 2, del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con il principio di diritto n. 3/2026, dedicato alle società tra professionisti e alle società tra avvocati e all’imputazione del reddito per trasparenza ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR.
Il problema interpretativo nasce dal coordinamento tra i commi 2 e 3 dell’art. 5.
In via ordinaria:
- le quote di partecipazione agli utili possono essere determinate in misura diversa rispetto al valore dei conferimenti solo se risultano da atto pubblico o scrittura privata autenticata
- ùdi data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Per le associazioni professionali, invece, il comma 3, lettera c), consente che l’atto o la scrittura siano redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la regola ordinaria del comma 2 risponde all’esigenza di evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito tra i medesimi soci mediante modifiche “a consuntivo” delle quote di partecipazione agli utili.
Sul punto viene richiamata la risposta a interpello n. 116 del 23 aprile 2020.
Diversamente, la deroga prevista per le associazioni professionali consente di determinare a posteriori le quote di reddito “in base alle prestazioni effettivamente svolte”, valorizzando la natura personale della prestazione resa da ciascun associato, come già evidenziato nella risposta a interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.
La stessa esigenza ricorre, secondo l’Agenzia delle Entrate, nelle società tra professionisti e nelle società tra avvocati costituite in forma di società semplice, nelle quali l’utile dell’esercizio può dipendere in misura prevalente dall’attività personale svolta dai soci professionisti.
La predeterminazione delle quote anteriormente all’inizio del periodo d’imposta può quindi risultare non pienamente coerente con la necessità di valorizzare “a consuntivo” le prestazioni effettivamente rese.
Per questo motivo, la deroga dell’art. 5, comma 3, lettera c), può essere applicata anche alle STP e alle STA costituite in forma di società semplice, con esclusivo riferimento alle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti.
L’equiparazione non comporta però una generale assimilazione delle società semplici alle associazioni professionali e non consente di estendere la deroga alle STP e alle STA costituite secondo modelli societari diversi.
Per i soci non professionisti o “finanziatori” continua invece a trovare applicazione l’art. 5, comma 2, del TUIR. La relativa quota deve quindi risultare dall’atto costitutivo oppure da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
In presenza di tali soci, la determinazione “a consuntivo” delle quote spettanti ai professionisti potrà riguardare soltanto la parte di utile residua dopo avere previamente individuato, secondo le regole ordinarie, la quota spettante ai soci non professionisti.



