Rottamazione-ter, domande entro fine mese
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Scadrà il 30 aprile il termine di presentazione – utilizzando l’apposita modulistica – delle domande di accesso alla rottamazione-ter, disciplinata dagli articoli 3 e 5 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la domanda – accompagnata da un documento di identità – può essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la regione Sicilia) oppure trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente;
- la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008);
- entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunicherà – attraverso un apposito atto – ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata;
- sono esclusi dalla definizione agevolata in commento gli importi relativi a:
- recuperi di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Ue 13 luglio 2015, n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
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