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“Saldo e stralcio” e “rottamazione-ter”: versamenti entro lunedì 2 dicembre, ma si applicano i 5 giorni di tolleranza

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Scadrà lunedì prossimo, 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato), il termine per il versamento:

  1. della prima rata da parte dei contribuenti che hanno aderito al “saldo e stralcio”;
  2. della prima rata da parte dei contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” usufruendo della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 per la presentazione della domanda;
  3. della prima rata da parte dei contribuenti che avevano presentato la domanda di adesione alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 ma che hanno mancato l’appuntamento della prima rata, fissato al 31 luglio scorso;
  4. della seconda rata da parte dei contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” e hanno versato la prima rata entro il 31 luglio 2019.

Al riguardo si precisa che:

  1. è possibile chiedere sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione la copia della “Comunicazione delle somme dovute”, contenente gli importi da pagare e i relativi bollettini (si tratta peraltro di un documento già inviato ai contribuenti);
  2. da alcuni giorni è attivo anche il servizio web “ContiTu”, grazie al quale è possibile scegliere direttamente quali avvisi o cartelle contenuti nella “Comunicazione” si intendono pagare. Per i debiti riportati nella “Comunicazione” che non saranno oggetto di versamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero. Inoltre, le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati;
  3. il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di 5 giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le azioni coattive di recupero.

Si ricorda nell’ambito di applicazione del “saldo e stralcio” rientrano i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro).

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