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Valida la notifica della cartella con raccomandata a.r.

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Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale può essere notificata – ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – anche direttamente da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

È inoltre l’applicazione alla notificazione della cartella di pagamento della Legge n. 890/1982 (in tal senso si segnala l’ordinanza della Corte di Cassazione 13 giugno 2016, n. 12083).

In particolare, la giurisprudenza ritiene che – alla luce degli articoli 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001 – per il perfezionamento della notifica sia sufficiente la consegna del plico postale al domicilio del destinatario, senza la necessità di altri adempimenti ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (così, Cass. 27 maggio 2011, n. 11708).

Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 23 luglio 2018, n. 175 ha affermato che “La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma , delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione dell’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.

Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Ciò è tanto più vero a seguito dell’istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione dell’art. 3 del D.L. n. 203/2005, con l’attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fino ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico (Riscossione spa, poi divenuta Equitalia spa).

È questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento.

Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione “diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte – della ‘effettiva possibilità di conoscenza’ dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003)”.

I principi che precedono sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 17 dicembre 2018, n. 15629 , depositata lo scorso 11 giugno.

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