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Soci di società trasparente: i criteri Ocse prevalgono sulle convenzioni bilaterali

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L’applicazione della Convenzione sottoscritta tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza dei soci dell’entità trasparente è subordinata alla circostanza che quest’ultimo attribuisca, ai fini fiscali, ai propri residenti il reddito della società trasparente: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 maggio 2020, n. 127 , sulla base dei principi contenuti nel Report Ocse del 1999 (intitolato “The Application of the OECD Model Tax Convention to Paternship”) e del paragrafo 2 del Commentario all’art. 1 del modello Ocse.

Al riguardo si ricorda che nel 2022 entreranno in vigore le norme di contrasto ai cosiddetti “ibridi inversi”, e che comunque l’art. 7 del modello di convenzione Ocse e l’art. 23, comma 1, lettera g), del Tuir già impongono la tassazione in Italia del socio estero di entità trasparenti italiane.

La norma, infatti, specifica che ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra gli altri, i redditi di cui agli articoli 5115 e 116 del Tuir, imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

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