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Soggette ad imposta di bollo le comunicazioni periodiche inviate dalla banca al cliente non residente

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Con la Risposta all’istanza di interpello 10 settembre 2019, n. 376 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento – ai fini dell’imposta di bollo – delle comunicazioni periodiche inviate dalla banca al cliente non residente in Italia relativamente ai conti depositi.

Nel documento viene precisato in particolare che tali comunicazioni rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, e quindi sono soggette all’imposta di bollo; tale regola vale in generale per i prodotti finanziari detenuti tramite un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo in Italia l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Nell’occasione è stato inoltre chiarito che tali comunicazioni si presumono in ogni caso inviate, anche qualora l’ente gestore non sia tenuto, in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela, alla redazione e all’invio di comunicazioni. In questo caso l’imposta dev’essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Con la Circolare 10 maggio 2013, n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che nei rapporti intestati ad imprenditori individuali, l’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio dev’essere applicata nella misura prevista per le persone fisiche, indipendentemente dall’attività svolta dalle stesse.

La citata circolare si era soffermata – ad integrazione della Circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E – sull’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente, sui libretti di risparmio e sulle comunicazioni inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari, contenuta nell’art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Si ricorda che la norma è stata successivamente modificata dall’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dagli articoli 5 e 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.

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