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Sospese plastic e sugar tax. Cancellati saldo e acconto Irap di giugno

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Nel decreto “Rilancio” – approvato il 13 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri ed ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale – è prevista anche la sospensione di plastic e sugar tax: lo ha ricordato il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso un comunicato stampa apparso sul proprio sito.

Il documento riepiloga le principali novità contenute nel decreto-legge, tra le quali si segnalano le misure a favore del settore turistico: il tax credit fino a 500 euro per le vacanze in Italia, l’esonero della prima rata Imu 2020 per alberghi e stabilimenti balneari, l’esonero della Tosap fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture.

Per la cultura, invece, il decreto “Rilancio” prevede nuove forme di sostegno alle librerie, alla filiera dell’editoria e ai musei, nonché il ristoro per le perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, mostre ed altri eventi.

Si dispone inoltre la cancellazione del saldo e acconto Irap di giugno per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto. Tali soggetti, nello specifico, non sono tenuti al versamento:

  • del saldo Irap dovuto per il 2019;
  • della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.

Rimane invece fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Fra gli interventi a sostegno delle imprese una misura di ampia portata è lo stanziamento di circa 4 miliardi di euro per la cancellazione del saldo e acconto Irap di giugno, rivolto alle imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro.

Previsti poi contributi a fondo perduto (esentasse) per i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, nonché degli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Non possono peraltro usufruire del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 , 38 o 44 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020 .

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