Con l’obiettivo di agevolare quanto più possibile l’applicazione delle nuove disposizioni sul superbonus introdotto dagli artt. 119 –121 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), “le strutture dell’Agenzia delle Entrate sono impegnate nella:
È quanto affermato ieri dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un’audizione che si è tenuta presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.
Nel corso dell’Audizione stata inoltre annunciata la prossima emanazione di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di cessione della detrazione spettante e di esercizio dell’opzione. Nel provvedimento saranno riepilogati, in particolare, gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto e saranno disciplinati i seguenti aspetti:
Si ricorda che l’art. 119 del richiamato decreto “Rilancio” prevede l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.
La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.
È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.
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