Superbonus anche per le fondazioni, purché siano iscritte all’anagrafe delle Onlus
Ai sensi dell’art. 119, comma 9, lettera d-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati da Onlus, OdV e Aps, purché iscritte ai relativi registri. Per tali soggetti, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi stessi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 28 gennaio 2021, n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono usufruire del Superbonus anche le fondazioni, sempreché risultino iscritte presso l’anagrafe delle Onlus.
Si ricorda che, con particolare riferimento ad Onlus, OdV e Aps, il punto 2.1 della Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, chiarisce che la disciplina del Superbonus “non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi”. Si tratta di un chiarimento importante che scioglie i dubbi interpretativi generati dalla precedente 8 agosto 2020, n. 24/E. Nell’occasione, infatti, l’Amministrazione finanziaria, andando oltre al dato letterale della norma, si era espressa nel senso di ammettere al beneficio fiscale esclusivamente gli interventi eseguiti in condomini, edifici/unità immobiliari funzionalmente indipendenti “a destinazione residenziale”. Affermazione che da subito ha destato numerose perplessità da parte degli operatori del Terzo Settore che spesso svolgono la propria attività istituzionale in immobili ad uso diverso e che vedevano, quindi, fortemente compromessa la possibilità di accedere all’appetibile detrazione fiscale del 110%.