Tassa di soggiorno di competenza della Corte dei Conti
Il gestore della struttura ricettiva che non provvede al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti: lo hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 ottobre 2017, n. 19654, depositata lo scorso 23 luglio.
Nell’occasione, in particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che l’albergatore, che per conto del Comune incassa da coloro che alloggiano nella struttura ricettiva l’imposta di soggiorno con l’obbligo di versarla successivamente al Comune stesso, “maneggia (…) senz’altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto”.
Si aggiunga che per la Corte Costituzionale 21 maggio 1975, n. 114, “requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere”.
Con la pronuncia 25 luglio 2001, n. 292, infine, sempre i giudici delle leggi hanno affermato che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una “procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione”.