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Tassabile la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box separatamente dall’abitazione

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Va tassata la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale. Tale importo, infatti, costituisce reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1 , lettera b) del Tuir e, quindi, assoggettabile a Irpef.

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, sono comprese tra i redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”.

Ne deriva che la cessione della pertinenza unitamente all’abitazione principale, se effettuata entro 5 anni dall’acquisto non genera plusvalenza e quindi non è imponibile, sempreché per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, l’unità immobiliare urbana sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

La situazione è invece del tutto differente qualora la pertinenza – ad esempio, il box auto – venga ceduta separatamente dall’abitazione principale. In tale evenienza, infatti, la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale:

  1. costituirà reddito diverso ai sensi del richiamato art. 67, comma 1 , lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi;
  2. sarà determinata sulla base di quanto dispone l’art. 68, comma 1, del Tuir, ai sensi del quale “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.

Tale principio è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 22 novembre 2018, n. 83 .

Al riguardo si ricorda che per effetto dell’art. 1, comma 496, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), il contribuente può optare per un regime impositivo alternativo rispetto a quello indicato dal citato art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir. In particolare, è possibile applicare un’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento nelle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (a tal fine si rinvia a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21 maggio 2007, n. 105/E).

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