Usucapibili anche i beni costruiti in mancanza di concessione edilizia
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di usucapire beni costruiti in violazione sia delle norme del codice sia dei regolamenti edilizi, facendo leva sull’esigenza pubblicistica alla stabilità dei rapporti giuridici sottesa all’istituto dell’usucapione.
Di conseguenza, si ritiene possibile usucapire anche beni costruiti in mancanza di una concessione edilizia, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico tra l’amministrazione e il privato che ha realizzato la costruzione, purché sussistano i presupposti del possesso indicati dall’art. 1158 del codice civile (in tal senso si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 3979 del 2013).
Analogamente, è stata confermata la possibilità di usucapire nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza 19 gennaio 2017, n. 1395; in senso conforme, anche la sentenza n. 25674/2018).
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla seconda sezione civile della Suprema Corte con l’ordinanza 22 febbraio 2019, n. 13683, depositata lo scorso 21 maggio.