Tax credit “Energia”, la conferitaria non può utilizzare il parametro del I trimestre 2019 della conferente
L’art. 4, comma 1, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (decreto “Energia”) riconosce un credito d’imposta alle imprese energivore (di cui al D.M. 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019.
In materia l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con le Circolari 13 maggio 2022, n. 13/E e 11 luglio 2022, n. 20/E.
Con riferimento all’ipotesi in cui la società A, in qualità di conferitaria, abbia acquisito un’azienda con efficacia dal 1° luglio 2019, e relativamente al primo trimestre 2019 non abbia sostenuto costi per la componente energia, mentre sono stati sostenuti costi per un impianto produttivo – attualmente posseduto da A – da parte della società B (conferente), titolare dell’impianto nel primo trimestre 2019 e fino al 30 giugno 2019, con la Risposta all’istanza di interpello 14 ottobre 2022, n. 512 , è stato precisato che i costi della componente energia elettrica relativi al citato impianto, sostenuti nel primo trimestre 2019 (considerato “iniziale parametro di riferimento” dall’art. 4 del D.L. n. 17/2022) non possono essere utilizzati da A ai fini del raffronto con i costi sostenuti nel primo trimestre 2022.