L’art. 8 del “decreto Dignità” (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96) modifica la previgente disciplina dettata in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo: la norma, in particolare, dispone che i costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri intangibles previsti tra i costi ammissibili, non rilevano se l’acquisto deriva da operazioni infragruppo.
Al riguardo si precisa quanto segue:
L’efficacia già dal periodo d’imposta 2018 è stata ora confermata dall’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 11 dicembre 2018, n. 15 .
Si ricorda infine che importanti novità in materia sono previste anche dal disegno di legge di Bilancio 2019 (approvato nei giorni scorsi alla Camera ed ora all’esame del Senato): se il testo della norma non sarà modificato nel corso dei lavori parlamentari, l’incentivo in esame – disciplinato dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 – non si applicherà più nella misura unica del 50 per cento; per alcune tipologie di spese, infatti, l’incentivo spetterà nella misura del 25 per cento.
Fatta eccezione per talune disposizioni, le novità introdotte dalla Manovra si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
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