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Tax credit R&S, le novità apportate dal “decreto Dignità” si applicano già dal periodo d’imposta 2018

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L’art. 8 del “decreto Dignità” (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96) modifica la previgente disciplina dettata in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo: la norma, in particolare, dispone che i costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri intangibles previsti tra i costi ammissibili, non rilevano se l’acquisto deriva da operazioni infragruppo.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. a tal fine rilevano i criteri prescritti dall’art. 2359 del codice civile;
  2. la norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 luglio 2018), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto;
  3. per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 14 luglio 2018, resta ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana per effetto della partecipazione a progetti R&S relativi ai beni oggetto di acquisto;
  4. ai fini del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto (anche in licenza d’uso) dei beni immateriali di cui sopra, rilevano solo se utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ammesse al beneficio.

L’efficacia già dal periodo d’imposta 2018 è stata ora confermata dall’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 11 dicembre 2018, n. 15 .

Si ricorda infine che importanti novità in materia sono previste anche dal disegno di legge di Bilancio 2019 (approvato nei giorni scorsi alla Camera ed ora all’esame del Senato): se il testo della norma non sarà modificato nel corso dei lavori parlamentari, l’incentivo in esame – disciplinato dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 – non si applicherà più nella misura unica del 50 per cento; per alcune tipologie di spese, infatti, l’incentivo spetterà nella misura del 25 per cento.

Fatta eccezione per talune disposizioni, le novità introdotte dalla Manovra si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

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