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Tenuti a compilare il quadro RW sia il titolare del diritto di usufrutto, sia il titolare della nuda proprietà

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Gli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale sussistono anche per le attività finanziarie e patrimoniali pervenute da eredità o donazioni, sempreché siano detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale (a prescindere dalle modalità della loro acquisizione): lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 17 settembre 2019, n. 384, in linea con quanto espresso dalla Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

È stato inoltre sottolineato che, qualora sul bene sussistano più diritti reali – ad esempio, nuda proprietà e usufrutto – sono tenuti ad effettuare l’adempimento in esame sia il titolare del diritto di usufrutto, sia il titolare della nuda proprietà: entrambe le titolarità, infatti, sono idonee a generare redditi imponibili in Italia (a tal fine si richiama la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2010, n. 142/E).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del D.L. 27 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell’art. 5 del Tuir) residenti in Italia, sono tenuti ad indicare in dichiarazione dei redditi (quadro RW) gli investimenti all’estero oppure le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dagli stessi detenuti nel periodo d’imposta. Detto obbligo dichiarativo sussiste anche qualora i soggetti citati, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultino titolari effettivi dell’investimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera pp), e dell’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Il quadro RW non deve peraltro essere compilato:

  1. per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel 2018 non sia superiore a 15mila euro;
  2. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

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