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Termini per l’integrativa, la Cassazione conferma l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite

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Con riferimento ai termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa si segnala l’ordinanza 22 maggio 2019, n. 29651, depositata lo scorso 14 novembre, della quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione. Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio – espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza 7 giugno 2016, n. 13378, secondo cui:

  1. la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante;
  2. la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente a errori od omissioni in grado di determinare un danno per il Fisco, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  3. il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa di cui al richiamato art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  4. il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. In tal senso si richiamano anche le pronunce della Suprema Corte 7 giugno 2016, n. 1337811 maggio 2018, n. 1150730 ottobre 2018, n. 27583, e 28 novembre 2018, n. 30796.

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