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Valido l’avviso di accertamento sottoscritto dal reggente

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L’avviso di accertamento è valido anche se è stato sottoscritto dal reggente, cioè dal soggetto chiamato – ai sensi dell’art. 20, comma 1 , lettere a) e b), del D.P.R. 266/1987 – a sostituire temporaneamente il dirigente assente per cause improvvise in tutte le funzioni svolte dallo stesso ai fini della direzione dell’Ufficio (Cass. 7 novembre 2018, n. 28335, e 10 novembre 2000, n. 14626). Tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 gennaio 2021, n. 5175, depositata lo scorso 25 febbraio.

I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che l’onere di allegazione all’atto impositivo – disciplinato dall’art. 7 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) – essendo funzionale ad assicurare il diritto di difesa del contribuente, è limitato ai soli documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente costituenti il presupposto dell’atto impositivo (Cass. 10 luglio 2020, n. 14723), ben potendo l’atto impositivo fare riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32127) o anche agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass. 21 novembre 2018, n. 30052, e 24 novembre 2017, n. 28060).

Di conseguenza, non si configura violazione del diritto di difesa del contribuente tutte le volte che il contribuente abbia avuto conoscenza degli atti presupposti (Cass. 19 dicembre 2014, n. 27055).

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