Con la Risposta all’istanza di interpello 10 ottobre 2019, n. 407, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente che nel corso degli anni aveva contabilizzato proventi e attività finanziarie (acquistate mediante l’utilizzo di tali proventi) in realtà inesistenti, sulla base di documentazione bancaria che, nel corso del 2018, ha scoperto essere stata contraffatta. Nell’ipotesi descritta – ha affermato l’Agenzia – fino a concorrenza dei proventi inesistenti che hanno concorso a formare il reddito in esercizi precedenti è possibile effettuare una simmetrica variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018 in cui è divenuta certa l’inesistenza dei proventi contabilizzati. Inoltre, qualora il contribuente dovesse ricevere somme a titolo di risarcimento del danno, le stesse dovranno essere contabilizzate e trattate fiscalmente quali sopravvenienze attive imponibili. Tale conclusione si fonda sul combinato disposto di cui agli articoli 101, comma 4, e 109, commi 1 e 4, secondo periodo, del Tuir, ai sensi dei quali:
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