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Via libera del Senato al decreto “Sostegni”

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Con 207 voti a favore, 28 contrari e 5 astensioni, ieri l’Aula del Senato ha approvato l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2144, di conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

Ora il provvedimento, che scade il 21 maggio, passerà all’esame della Camera per il via libero definitivo. Tra le principali novità del testo emendato si segnalano le seguenti:

  1. il rinvio al 30 settembre del termine entro il quale dovrà essere versato il primo acconto Irap per i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap;
  2. il riconoscimento per il 2021 di un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a 1.000 euro, ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, qualora l’attività sia iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019;
  3. l’esonero per l’anno 2021 della prima rata dell’Imu, in scadenza a giugno, per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” limitatamente agli immobili in cui il soggetto passivo esercita la propria attività;
  4. l’esclusione dal reddito fondiario dei canoni di locazione non percepiti, qualora tale circostanza sia comprovata da intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento. La norma si applica ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  5. l’estensione della possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 disposta all’art. 110  del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);
  6. la proroga al 2021 dell’incremento a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3, del Tuir (art. 112, comma 1 , del D.L.  n. 104/2020).

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