La modalità di lavoro agile – di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro con sede legale o operativa in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti. La disposizione è contenuta nel Decreto 25 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio , pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, contenente ulteriori misure finalizzate a gestire l’attuale situazione di emergenza Coronavirus.
Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.
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