Aumento di capitale con crediti dei soci: registro proporzionale allo 0,5%
La compensazione del debito assunto dal socio per la sottoscrizione dell’aumento di capitale con un credito vantato dallo stesso verso la società costituisce un negozio autonomo rispetto alla delibera di aumento, pur essendo funzionalmente collegato a quest’ultima.
Di conseguenza, la compensazione non può essere ricondotta al regime degli atti propri della società soggetti a imposta fissa, ma sconta l’imposta di registro proporzionale dello 0,50% prevista dall’art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 7 settembre 2026, n. 25106.
La controversia riguardava una società che, a fronte di perdite per 4.721.802 euro, aveva deliberato:
- l’azzeramento del capitale e
- il contestuale aumento dello stesso importo, da liberare mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci verso la società.
Il notaio aveva autoliquidato l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro; l’Agenzia delle Entrate aveva invece applicato l’aliquota dello 0,50% ex art. 6 della Tariffa.
La Cassazione ha accolto la tesi dell’Amministrazione, esaminando congiuntamente i motivi fondati sugli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 131/1986, nonché sugli artt. 4 e 6 della Tariffa, parte I.
Il punto decisivo è che l’atto enunciato non viene identificato nel precedente finanziamento del socio, ma nella successiva compensazione o remissione parziale del credito utilizzata per liberare l’aumento di capitale.
L’art. 4 della Tariffa riguarda gli atti propri della società, ossia quelli espressione della volontà dell’organismo sociale.
La compensazione, invece, è riferibile al singolo socio e mantiene una propria autonomia negoziale. La Corte richiama sul punto Cass. n. 4754/2024, secondo cui non può essere ricondotta agli atti societari neppure la rinuncia al finanziamento effettuata dal socio.
La Suprema Corte richiama inoltre, in materia di enunciazione ex art. 22 TUR, Cass. n. 3841/2023, n. 31174/2023, n. 33399/2025 e n. 18640/2026, ribadendo che la necessaria coincidenza soggettiva può ricorrere anche nel rapporto tra società e socio.
Ne deriva che aumento di capitale e compensazione, pur concorrendo alla medesima operazione di ricapitalizzazione, restano distinti ai fini dell’imposta di registro: il primo rientra nell’ambito societario, la seconda è assoggettata allo 0,50% ai sensi dell’art. 6 della Tariffa.



