Studi associati e CPB: stop all’adesione se il singolo associato ha debiti over 5.000 euro
L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale, Terzo settore e IVA.
In primo piano la risposta sul CPB 2026-2027 per studi associati e professionisti titolari di partita IVA individuale.
L’Agenzia ha chiarito che, qualora uno degli associati non possa accedere al concordato per la presenza di debiti tributari o contributivi rilevanti ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, l’impossibilità di aderire coinvolge anche lo studio associato e gli altri associati interessati.
L’art. 11, lett. b-quinquies) e b-sexies), del medesimo Decreto, come modificate dal D.Lgs. n. 148/2026, impone infatti l’adesione contestuale del professionista con autonoma partita IVA e dell’associazione o società professionale cui partecipa.
Quanto ai debiti, rilevano quelli definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. L’accesso rimane tuttavia possibile se il contribuente, entro il termine per aderire al CPB 2026-2027, estingue i debiti oppure riduce il debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, sotto 5.000 euro.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare tale termine, differito dall’art. 7-bis, comma 3, del D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, è fissato al 31 ottobre 2026; cadendo di sabato, la scadenza slitta al 2 novembre 2026.
Restano fuori dal computo i debiti oggetto di sospensione o rateazione fino alla decadenza dai relativi benefici.
Le altre risposte riguardano il Terzo settore, con il computo degli accantonamenti tra i costi effettivi rilevanti per il test di non commercialità ex art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017, e il reverse charge IVA nel settore edile alla luce della classificazione ATECO 2025.
| Argomento trattato | Chiarimento |
| CPB 2026-2027 – debiti tributari di uno degli associati | L’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024 richiede, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, l’assenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati.
L’accesso resta possibile se, entro il termine per aderire al CPB 2026-2027, il contribuente estingue i debiti o riduce il debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, sotto 5.000 euro. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine, differito dall’art. 7-bis, comma 3, del D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, è il 31 ottobre 2026 e, cadendo di sabato, slitta al 2 novembre 2026. Non si computano i debiti oggetto di sospensione o rateazione fino alla decadenza dai relativi benefici. Inoltre, per effetto dell’art. 11, lett. b-quinquies) e b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024, come modificate dal D.Lgs. n. 148/2026, il professionista con partita IVA individuale e l’associazione o società professionale cui partecipa devono aderire contestualmente: se uno degli associati non possiede i requisiti compreso quello relativo ai debiti sotto soglia, non possono aderire né il singolo associato, né l’associazione, né gli altri associati interessati. |
| Terzo settore – costi effettivi e test di non commercialità | Ai fini dell’art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, i “costi effettivi” comprendono i costi diretti e tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale, compresi i costi indiretti, generali, finanziari e tributari.
Richiamando la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli accantonamenti rappresentativi di costi certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare, ma con manifestazione finanziaria futura:
Restano esclusi gli accantonamenti per passività meramente potenziali o probabili, determinati in via prudenziale. |
| IVA – reverse charge e ATECO 2025 | Per il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 rileva la riconducibilità dell’attività alla sezione F della classificazione ATECO vigente. In continuità con le circolari n. 37/E del 29 dicembre 2006 e n. 14/E del 27 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, dal 1° aprile 2025, occorre fare riferimento ad ATECO 2025. Pertanto, le prestazioni di “restauro di edifici storici”, ora classificate con il codice 91.30.01 nella sezione S, non rientrano più nel reverse charge di cui alla lett. a) e seguono le ordinarie regole di assolvimento dell’IVA. |



