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CPB 2026-2027, il socio di una STP può aderire senza la società

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Il professionista che esercita un’attività con partita IVA individuale e partecipa a una società tra professionisti (STP) può aderire al concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027 anche se la società non vi accede?

Per il periodo d’imposta 2025, le STP restano escluse dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), pur dovendo compilare il modello (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026).

L’art. 11, comma 1, lettera b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024 riguarda il contribuente che, nel periodo d’imposta precedente al biennio concordatario, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54, comma 1, del TUIR e partecipa contemporaneamente a una STP di cui all’art. 10 della Legge n. 183/2011.

La disposizione prevede una causa di esclusione dal CPB, che non opera se anche la società partecipata aderisce per i medesimi periodi d’imposta. La lettera b-sexies) disciplina invece una causa di esclusione riferita all’adesione della società.

Con la FAQ n. 3 del 3 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la STP non è prevista l’applicazione degli ISA, di conseguenza la società non può accedere al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024.

Richiamando la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 e la FAQ n. 1 del 25 settembre 2025, l’Agenzia precisa che:

  • la lettera b-quinquies) non ostacola l’adesione individuale dei soci professionisti;
  • l’adesione del singolo socio non è vincolata a quella degli altri soci, poiché il caso non rientra nella fattispecie della lettera b-sexies).

È poi intervenuto l’art. 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2 e 1.3, del D.Lgs. n. 148/2026, applicabile dal biennio 2026-2027: le due cause di esclusione sono circoscritte alle attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dal professionista e dalla società.

L’art. 28, comma 1, lettera f), numeri 2 e 3, coordina con tale requisito anche le corrispondenti cause di cessazione dell’art. 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024.

Così ad esempio, per il socio unico di una STP s.r.l., l’esclusione della società dagli ISA non impedisce l’adesione personale al CPB 2026-2027.

Resta necessario che il socio applichi individualmente gli ISA e possieda gli altri requisiti di accesso. La partecipazione totalitaria non modifica la conclusione.

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