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CPB e riserve in sospensione d’imposta: effetti della distribuzione incerti

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La distribuzione di una riserva in sospensione d’imposta durante il concordato preventivo biennale pone il problema della sua incidenza sul reddito concordato.

Il fatto che l’operazione generi un componente imponibile secondo le regole ordinarie non comporta automaticamente una maggiorazione del reddito accettato dal contribuente.

Per le riserve di rivalutazione non affrancate, l’art. 13, comma 3, della Legge n. 342/2000, ove richiamato dalla specifica legge di rivalutazione, prevede che le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrano a formare il reddito imponibile della società e dei soci.

Il comma 5 riconosce alla società il credito per l’imposta sostitutiva nei termini previsti dalla norma.

Detto ciò, il CPB segue un meccanismo particolare. L’art. 16, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 13/2024 individua le componenti escluse dalla proposta, il cui saldo determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

Tra queste figurano:

  • plusvalenze, sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR,
  • minusvalenze,
  • sopravvenienze passive e perdite su crediti,
  • nonché i componenti da partecipazioni
  • e le altre maggiorazioni deducibili espressamente indicate (iper ammm.to e maggiorazione costo del lavoro).

Le medesime componenti vengono escluse dal reddito dichiarato per il periodo precedente assunto come riferimento per la proposta di CPB.

Ebbene, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, paragrafo 1.8, nota 34, conferma che le variazioni dell’art. 16 sono tassative, richiamando le FAQ n. 12 dell’8 ottobre 2024 e n. 10 del 25 ottobre 2024.

Il dubbio riguarda dunque la riconducibilità della ripresa della riserva a una delle componenti elencate. La tassazione prevista dall’art. 13 della Legge n. 342/2000 non è espressamente richiamata dall’art. 16. Su questa base è sostenibile la tesi secondo cui la distribuzione della riserva di rivalutazione non affrancata concorre al reddito effettivo, ma non incrementa quello concordato.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione interpretativa: la nuova circolare non affronta espressamente il caso. Non basta qualificare genericamente la ripresa come sopravvenienza attiva per ricondurla all’art. 88 TUIR.

Occorre quindi verificare l’origine normativa della riserva e l’eventuale affrancamento. La soluzione non può essere estesa indistintamente a tutte le riserve in sospensione d’imposta.

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