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Intelligenza artificiale: in Gazzetta le nuove regole su formazione ed equo compenso

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Con il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella G.U. n. 234 dell’8 ottobre 2026, arrivano nuove disposizioni sull’intelligenza artificiale nella formazione dei professionisti e sulla determinazione dell’equo compenso.

Il provvedimento, in vigore dal 23 ottobre 2026, adegua la normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689, AI Act, in attuazione della delega prevista dall’art. 24 della Legge n. 132/2025.

L’art. 47, comma 1, dispone che i corsi di formazione professionale iniziale e continua svolti dagli Ordini includano percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di IA.

Ai sensi del comma 2, la formazione deve affrontare:

  • il funzionamento degli strumenti utilizzati nel settore, le tecniche di interrogazione e istruzione, le potenzialità e i limiti;
  • la disciplina europea e nazionale dell’IA;
  • le responsabilità del professionista, gli obblighi informativi verso il cliente e il principio antropocentrico della Legge n. 132/2025.

Il comma 3 prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, senza quantificarlo direttamente.

Contenuti, modalità di erogazione e periodicità saranno definiti secondo le regole delle singole categorie.

Il comma 5 assegna ai Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi, o agli organismi competenti, sei mesi dall’entrata in vigore per adeguare regolamenti e atti organizzativi: il termine è quindi il 23 aprile 2027. L’adeguamento segue le procedure di categoria, compreso, ove previsto, il parere o l’approvazione dell’autorità vigilante.

Il comma 4 estende le disposizioni ai percorsi promossi dalle forme aggregative delle associazioni ex art. 3 della Legge n. 4/2013, per le professioni non regolamentate, quando l’uso dell’IA rileva per il settore e l’attività svolta.

Sul versante dei compensi, l’art. 49, comma 1, consente una modulazione dell’equo compenso previsto dalla Legge n. 49/2023 secondo parametri che considerino la classificazione di rischio del sistema utilizzato ai sensi dell’AI Act.

Il comma 2 richiede l’integrazione dei decreti sui parametri entro dodici mesi dall’entrata in vigore, dunque entro il 23 ottobre 2027. Sono interessati i decreti adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, dell’art. 13, comma 6, della Legge n. 247/2012 e dell’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge n. 49/2023.

La norma non introduce una riduzione automatica del compenso per l’attività professionale: gli effetti concreti dipenderanno dai nuovi parametri.

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