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Nuove regole su recupero e confisca dei beni: pubblicato il D.Lgs. n. 186/2026

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 il Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, con cui l’Italia dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1260 in materia di recupero e confisca dei beni. Il provvedimento entrerà in vigore il 31 ottobre 2026.

Il decreto interviene in modo articolato sulla disciplina penale e processuale della confisca, modificando, tra gli altri, il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, il Codice antimafia e ulteriori disposizioni speciali.

Tra le principali novità figura l’introduzione nel codice penale dei nuovi articoli 240-ter e 240-quater. Il primo disciplina la confisca per equivalente dei beni strumentali in una serie di ipotesi di reato, consentendo di colpire beni o altre utilità nella disponibilità del condannato per un valore equivalente a quello del bene strumentale quando la confisca diretta non sia possibile. Il secondo contempla, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di procedere alla confisca anche nei confronti di terzi estranei al reato ai quali i beni siano stati trasferiti allo scopo di sottrarli alla misura, purché sia accertata la conoscenza di tale finalità da parte del terzo.

Viene inoltre rafforzata la fase investigativa finalizzata all’individuazione del patrimonio aggredibile. Il pubblico ministero potrà svolgere specifiche attività di indagine volte a individuare beni, denaro e altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria; nei casi di confisca per equivalente, il giudice dovrà individuare nella sentenza i beni interessati oppure determinare la somma di denaro corrispondente.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la correlazione temporale tra acquisizione dei beni e attività illecita. Nel Codice antimafia viene introdotto il nuovo articolo 24-bis, secondo cui, ai fini della confisca, il tribunale deve verificare la correlazione tra il momento di acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale, dandone specificamente conto nel provvedimento.

Il decreto disciplina anche la vendita dei beni prima della confisca definitiva quando la loro conservazione comporti rischi di deterioramento o rilevanti diseconomie. In tali casi il vincolo cautelare si trasferisce sulle somme ricavate dalla vendita, con specifiche garanzie procedurali per l’interessato.

Particolarmente significativa è infine la disciplina dedicata alle cripto-attività. Il provvedimento introduce regole specifiche per il loro sequestro, prevedendo il trasferimento delle cripto-attività e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, al Fondo unico giustizia o attraverso altre procedure che assicurino la custodia e il controllo esclusivo da parte dell’autorità procedente. È inoltre prevista l’istituzione presso il Fondo unico giustizia di un apposito servizio per la gestione del portafoglio delle cripto-attività sequestrate.

Il D.Lgs. n. 186/2026 delinea quindi un sistema più ampio e strutturato di individuazione, gestione e confisca dei patrimoni collegati alle attività criminali, adeguando la disciplina nazionale al nuovo quadro europeo e introducendo strumenti specifici anche per i beni digitali.

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