Passa al contenuto principale

Associazioni professionali senza IRAP

|

La norma che esclude l’IRAP per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali quando l’attività che ne costituisce l’oggetto non è effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti.

È il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153/2026, depositata il 24 luglio 2026, che ha dichiarato non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze.

Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 234/2021 e dell’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella parte in cui l’esclusione dall’IRAP riconosciuta alle persone fisiche esercenti arti e professioni non era estesa alle associazioni professionali, con specifico riferimento a quelle costituite tra notai.

La Corte muove dal dato letterale dell’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, che equipara alle società semplici le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio “in forma associata” di arti e professioni.

Non è però sufficiente la mera esistenza di uno studio associato: occorre che l’attività professionale sia effettivamente svolta in comune.

Se, invece, i singoli professionisti operano personalmente, individualmente e autonomamente, l’attività resta riferibile alle persone fisiche che compongono l’associazione e l’IRAP non trova applicazione.

L’imposta viene dunque in rilievo soltanto quando si verifica una “spersonalizzazione” dell’attività professionale, tale da renderla direttamente ascrivibile al soggetto collettivo.

Non basta che l’associazione svolga meri compiti organizzativi o economici interni, quali:

  • la ripartizione delle spese e dei proventi,
  • la locazione dell’ufficio, l’acquisto di beni strumentali o
  • la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario.

La sentenza precisa inoltre che l’onere di dimostrare l’esistenza del requisito dell’esercizio “in forma associata” grava sull’Amministrazione finanziaria.

Qualora, nella stessa associazione, alcune attività siano svolte individualmente e altre in forma associata, non è assoggettato a IRAP il reddito di esclusiva derivazione dal lavoro professionale dei singoli associati, purché adeguatamente separato da quello prodotto avvalendosi dell’organizzazione dell’associazione professionale.

Quanto alle associazioni notarili, la Corte rileva che esse, di regola, hanno rilievo meramente interno, attinente alla distribuzione degli onorari, senza interferire sull’attività notarile che, anche per i connotati di pubblica funzione che la caratterizzano, resta personale.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta