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Atti digitali e imposta di bollo: dirimente la natura del documento

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Con la risposta ad interpello n. 153/E del 31 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’esatta quantificazione dell’imposta di bollo per i contratti e gli atti di obbligazione rilasciati per via telematica nell’ambito di procedimenti concessori.

Fattispecie analizzata

Nel caso esaminato, l’interpellante chiedeva se, per gli atti con cui vengono assegnate concessioni o obbligazioni rilasciati dalle proprie strutture, potesse trovare applicazione un trattamento forfetario del bollo. A parere dello scrivente, infatti, a differenza di quanto previsto per le istanze e per gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione, per “i contratti e gli atti di obbligazione” non è prevista una diversa quantificazione dell’imposta di bollo in ragione del formato analogico o digitale dell’atto.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione ha escluso questa possibilità, richiamando la normativa di riferimento:

Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 Previsione
Art. 2 L’imposta di bollo si applica alle “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie”
Art. 4 L’imposta di bollo si applica agli “Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri”.

Per entrambi gli atti, è previsto il pagamento in misura fissa di 16 euro per ogni foglio o per ogni quattro facciate, anche se l’atto è trasmesso per via telematica.

Il punto centrale è che, per gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione rilasciati al privato, l’imposta di bollo segue una disciplina specifica e non viene sostituita dal regime forfetario previsto per alcune scritture private. L’Agenzia ribadisce così che, in assenza di una deroga espressa, conta la natura dell’atto e non il suo formato.

In questi termini il documento di prassi conclude che:

  • gli atti e i provvedimenti amministrativi rilasciati al privato in esito al procedimento di assegnazione devono essere assoggettati all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972 e – in caso di rilascio telematico – secondo la speciale disciplina per la determinazione forfettaria dell’importo prevista dalla nota a margine dell’art. 4 della Tariffa introdotta dall’art. 1, comma 594, della Legge n. 147/2013;
  • contratti o gli atti di obbligazione posti in essere nell’ambito del medesimo procedimento concessorio devono essere assoggettati all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della medesima Tariffa, senza che possa trovare applicazione – in assenza di una espressa previsione normativa – un diverso “regime forfettario” per quelli rilasciati per via telematica.

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