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Rinnovo CPB: niente adeguamento ISA

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L’adesione al CPB 2024-2025 preclude l’indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA 2025 in vista del rinnovo per il 2026-2027.

Non è quindi possibile migliorare il proprio punteggio ISA mediante adeguamento volontario.

Il riferimento normativo generale è l’art. 9-bis, comma 9, del D.L. n. 50/2017, che consente di dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il profilo di affidabilità e accedere ai benefici premiali. Tali importi rilevano anche ai fini IVA.

Il successivo comma 10 esclude sanzioni e interessi se le relative imposte sono versate entro il termine e con le modalità previsti per il saldo delle imposte sui redditi.

Detto ciò, questa facoltà incontra un limite per chi proviene dal precedente biennio concordatario.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026, paragrafo 2.5, chiarisce che chi ha aderito al CPB 2024-2025 e intende rinnovarlo non può dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA 2025. Si veda altresì la circolare n. 8/E 2026.

La preclusione riguarda l’adeguamento volontario mediante ulteriori componenti positivi.

Per l’elaborazione della proposta CPB 2026-2027 rilevano invece il reddito e il valore della produzione netta effettivi del 2025, rettificati secondo gli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 13/2024, e non gli importi concordati per il precedente biennio.

Il chiarimento assume rilievo perché i dati del modello ISA, quelli precalcolati e il risultato dell’applicazione degli indici concorrono all’elaborazione della proposta.

Il punteggio rileva inoltre per l’eventuale imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024.

Si pensi al professionista che abbia già aderito al CPB 2024-2025 e poi trasmesso Redditi 2026 con adesione anche al CPB 2026-2027 e presenti un punteggio ISA pari a 7.

In questo caso:

  • non è ammesso l’adeguamento volontario per raggiungere un punteggio più alto;
  • la correttiva non supera la preclusione.

Diversa è la correzione di un errore effettivo nei dati dichiarati, anche in ravvedimento, che può modificare anche il punteggio ISA.

In tal caso occorre verificare gli effetti sulla proposta che potrà essere anche al ribasso dopo l’intervento del D.Lgs. n. 148/2026.

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