Costi black list, monitoraggio nel modello Redditi 2026
Nel modello Redditi 2026, periodo d’imposta 2025, le imprese devono monitorare i costi black list, vale a dire le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese:
- residenti ovvero localizzate in Paesi o territori
- non cooperativi a fini fiscali, individuati dall’Allegato I alla lista UE richiamata dall’art. 110, comma 9-bis, del TUIR.
Per il periodo d’imposta 2025 le giurisdizioni interessate sono 11: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Federazione Russa, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu.
L’elenco è rimasto invariato nel corso del 2025 e rileva quindi per l’intero periodo ai fini del modello Redditi 2026.
Sul piano della deducibilità, l’art. 110, comma 9-bis, ammette i costi entro il limite del valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
L’eventuale eccedenza può essere dedotta, in base al successivo comma 9-ter, se il contribuente dimostra che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione.
Le istruzioni al modello Redditi SC 2026 traducono tale disciplina in una doppia variazione nel quadro RF:
- nel rigo RF31, codice 70, deve essere indicato in aumento l’intero ammontare dei componenti negativi interessati;
- nel rigo RF55 va invece riportata la quota deducibile, utilizzando il codice 92 per i costi dedotti entro il valore normale e il codice 93 per quelli dedotti oltre tale limite in presenza delle condizioni richieste dal comma 9-ter.
Il comma 9-quater dell’art. 110 esclude queste limitazioni per le operazioni intercorse con soggetti non residenti ai quali risulti applicabile la disciplina CFC dell’art. 167 del TUIR.
Il comma 9-quinquies estende invece le medesime regole alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei Paesi o territori non cooperativi.
La separata indicazione in dichiarazione è assistita da una specifica sanzione: l’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede il 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.
Le modifiche alla lista UE pubblicate nella GUUE del 6 marzo 2026 rileveranno invece per il modello Redditi 2027: sono entrati Vietnam e Isole Turks e Caicos, mentre sono usciti Figi, Samoa e Trinidad e Tobago.
Per i costi di competenza 2026 occorrerà quindi distinguere quelli maturati prima e dopo tale data.



