Passa al contenuto principale

Costi black list, monitoraggio nel modello Redditi 2026

|

Nel modello Redditi 2026, periodo d’imposta 2025, le imprese devono monitorare i costi black list, vale a dire le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese:

  • residenti ovvero localizzate in Paesi o territori
  • non cooperativi a fini fiscali, individuati dall’Allegato I alla lista UE richiamata dall’art. 110, comma 9-bis, del TUIR.

Per il periodo d’imposta 2025 le giurisdizioni interessate sono 11: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Federazione Russa, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu.

L’elenco è rimasto invariato nel corso del 2025 e rileva quindi per l’intero periodo ai fini del modello Redditi 2026.

Sul piano della deducibilità, l’art. 110, comma 9-bis, ammette i costi entro il limite del valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

L’eventuale eccedenza può essere dedotta, in base al successivo comma 9-ter, se il contribuente dimostra che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione.

Le istruzioni al modello Redditi SC 2026 traducono tale disciplina in una doppia variazione nel quadro RF:

  • nel rigo RF31, codice 70, deve essere indicato in aumento l’intero ammontare dei componenti negativi interessati;
  • nel rigo RF55 va invece riportata la quota deducibile, utilizzando il codice 92 per i costi dedotti entro il valore normale e il codice 93 per quelli dedotti oltre tale limite in presenza delle condizioni richieste dal comma 9-ter.

Il comma 9-quater dell’art. 110 esclude queste limitazioni per le operazioni intercorse con soggetti non residenti ai quali risulti applicabile la disciplina CFC dell’art. 167 del TUIR.

Il comma 9-quinquies estende invece le medesime regole alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei Paesi o territori non cooperativi.

La separata indicazione in dichiarazione è assistita da una specifica sanzione: l’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede il 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.

Le modifiche alla lista UE pubblicate nella GUUE del 6 marzo 2026 rileveranno invece per il modello Redditi 2027: sono entrati Vietnam e Isole Turks e Caicos, mentre sono usciti Figi, Samoa e Trinidad e Tobago.

Per i costi di competenza 2026 occorrerà quindi distinguere quelli maturati prima e dopo tale data.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta