Accordi transattivi: l’IVA segue l’operazione economica del contratto originario
Con la Norma di comportamento n. 239 del 10 settembre 2026, la Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell’AIDC – Sezione di Milano esamina il trattamento IVA delle somme corrisposte nell’ambito di accordi transattivi.
Il principio espresso è che la qualificazione civilistica della transazione, dichiarativa o novativa, non risulta di per sé decisiva ai fini dell’imposta. Occorre, invece, verificare caso per caso l’operazione economica effettivamente realizzata, che rappresenta l’oggetto dell’IVA, individuando l’eventuale nesso diretto tra l’utilità trasferita e la somma corrisposta.
Secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, il regime IVA resta collegato all’operazione regolata dal contratto originario nella sola transazione dichiarativa, che modifica il rapporto preesistente senza sostituirlo. Nella transazione novativa, invece, l’accordo sarebbe idoneo a generare una nuova operazione, potenzialmente imponibile ai fini IVA.
L’AIDC giunge a una conclusione diversa. Anche nella transazione novativa, il trattamento IVA deve rimanere quello dell’operazione effettuata dal fornitore in forza del contratto iniziale, quando il nuovo accordo, pur sostituendo o riscrivendo la pattuizione sul piano civilistico, non determina una nuova operazione economica autonoma.
In tale prospettiva, la rinuncia alla lite o l’impegno a non avviarla costituiscono effetti giuridici propri della transazione e non integrano un’autonoma prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Pertanto, la somma pattuita non può essere assoggettata a imposta per il solo fatto che l’accordo preveda obblighi di fare, non fare o permettere.
Diverso è il caso in cui la transazione novativa introduca cessioni di beni o prestazioni di servizi ulteriori e autonome rispetto a quelle previste dal rapporto originario. In questa ipotesi, le nuove operazioni assumono autonoma rilevanza IVA e devono essere trattate secondo la disciplina propria dell’operazione realizzata. La distinzione muove dall’autonomia del sistema IVA rispetto alle qualificazioni civilistiche: l’imposta non colpisce l’atto negoziale, bensì l’operazione economica, identificata nello scambio tra una cessione di beni o una prestazione di servizi e il relativo corrispettivo. L’operazione deve essere assoggettata a IVA una sola volta, secondo il principio del only once.
Particolare attenzione va riservata alle somme qualificate come risarcitorie. Esse restano fuori campo IVA se assolvono una funzione esclusivamente reintegratoria del danno e non remunerano una prestazione, un comportamento economicamente apprezzabile o una specifica utilità resa alla controparte. L’imponibilità, invece, sussiste quando l’importo, al di là della qualificazione formale, svolge in concreto una funzione sostitutiva del corrispettivo.
In estrema sintesi, quindi, il regime IVA delle somme corrisposte a titolo transattivo è determinato:
| 1 | Dall’operazione effettuata dal fornitore, in base al contratto originario, che non viene meno a seguito dell’accordo transattivo, il quale modifica (transazione dichiarativa) o riscrive (transazione novativa) il contratto preesistente |
| 2 | Dalle operazioni previste nella transazione novativa, diverse da quelle oggetto del contratto preesistente, che hanno autonoma rilevanza agli effetti dell’IVA in quanto scollegate dal rapporto originario |



