CPB 2026-2027: convenienza e cause di uscita
La convenienza dell’adesione al CPB 2026-2027 va valutata confrontando, per ciascuna annualità, le imposte dovute in base al concordato con quelle stimate in assenza di adesione, sulla base del reddito che si prevede di conseguire. La valutazione è più incerta per il 2027, il cui andamento economico è ancora interamente da prevedere.
L’eventuale risparmio previsto per il 2026 deve quindi essere valutato insieme al possibile maggior carico fiscale del 2027: se in quest’ultimo anno il reddito effettivo diminuisce, la tassazione resta ancorata al reddito concordato, tenuto conto delle rettifiche espressamente ammesse, salvo che ricorrano i presupposti di cessazione del concordato.
La cessazione per risultati inferiori richiede due condizioni congiunte: reddito o valore della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% e una delle circostanze eccezionali dell’art. 4 D.M. 11 maggio 2026, sulla metodologia 2026-2027, che abbia determinato lo scostamento (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024).
Vi rientrano liquidazione, affitto dell’unica azienda e sospensione dell’attività comunicata alla Camera di commercio.
Il calcolo cambia se nel 2027 si cessa l’attività oppure la società effettua una fusione, scissione o conferimento: l’art. 21, comma 1, lett. b) e b-ter), D.Lgs. n. 13/2024 fa cessare il CPB da quell’anno, senza richiedere il calo del 30%.
Il 2026 resta concordato, il 2027 torna alla tassazione ordinaria. Una proposta favorevole per il primo anno può quindi mantenere convenienza anche quando si programma un’operazione nel secondo periodo d’imposta.
La decadenza ha invece effetti diversi dalla cessazione: nelle ipotesi previste dall’art. 22 D.Lgs. n. 13/2024, il concordato perde efficacia per entrambe le annualità, anche se la violazione riguarda un solo anno.
Il contribuente, tuttavia, non può beneficiare della tassazione sul minor reddito effettivo: il comma 3-bis mantiene dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito e sul valore della produzione netta concordati, quando superiori a quelli effettivi.
Esempio: se si verifica una causa di cessazione nel 2027, il concordato resta valido per il 2026.
Se invece ricorre una causa di decadenza, vengono meno gli effetti del concordato per 2026 e 2027, ma le basi concordate restano il riferimento minimo per imposte e contributi, quando superiori a quelle effettive.
Anche la protezione dagli accertamenti va misurata sul beneficio aggiuntivo.
Gli ISA, con un punteggio almeno pari a 8,5 nel periodo d’imposta cui si riferisce il beneficio oppure a 9 come media semplice tra tale periodo e quello precedente, escludono già gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici sui redditi e sull’IVA (art. 9-bis, comma 11, lett. d), D.L. n. 50/2017; provvedimento Agenzia delle Entrate 22 aprile 2026, n. 123160).
Il CPB attribuisce i benefici ISA (art. 19, comma 3) e preclude tutti gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973, salvo cause di decadenza emerse dall’istruttoria attivata dagli Uffici (art. 34, comma 1 D.Lgs. n. 13/2024).
Restano possibili i controlli; sull’IVA non opera questa preclusione generale.
Per chi rinnova, i termini di accertamento sui redditi d’impresa e professionali e sull’IVA si riducono di due anni (art. 14, comma 1-bis, lett. c), introdotto dall’art. 28 D.Lgs. n. 148/2026).
