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Differenziali crediti d’imposta professionisti: integrativa per la tassazione pro quota

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Tra i chiarimenti di maggior interesse forniti dall’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite allo Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 spicca senz’altro quello relativo alla possibilità per gli esercenti arti e professioni di correggere le dichiarazioni dei redditi già presentate, applicando il nuovo criterio di tassazione dei crediti d’imposta ricevuti quale corrispettivo dell’attività professionale.

Negli ultimi anni, infatti, molti professionisti, impegnati o meno come certificatori nell’ambito del Superbonus e degli altri bonus edilizi, hanno acquistato crediti fiscali da soggetti terzi, spesso a prezzi sensibilmente inferiori al valore nominale, realizzando un margine positivo, la cui rilevanza fiscale è da sempre foriera di dubbi interpretativi. Sul tema è intervenuto l’art. 3 del D.Lgs 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus), che ha inserito i commi 3-quater e 3-quinquies nell’art. 54 del TUIR.

Novità del Decreto Omnibus

In base alla nuova previsione, i crediti d’imposta acquisiti a fronte di prestazioni artistiche o professionali concorrono alla formazione del reddito:

  • non integralmente al momento dell’emissione della fattura,
  • ma per la parte corrispondente alle somme effettivamente utilizzate in compensazione in ciascun periodo d’imposta.

Nel caso di utilizzi in compensazione parziali, il costo di acquisto va imputato proporzionalmente alla quota di credito utilizzata nel periodo d’imposta. Di rilievo anche la scelta del legislatore di assoggettare tali differenziali ad una imposta sostitutiva al 26%, applicando l’aliquota già prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Il prelievo viene effettuato con le modalità ordinarie previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, introducendo così un regime tendenzialmente omogeneo e semplificato per i professionisti che effettuano operazioni di acquisto e successiva compensazione o cessione dei crediti d’imposta.

La modifica normativa assume particolare rilievo per i professionisti che, in passato, si erano conformati all’interpretazione fornita dall’Agenzia con la circolare 23/E del 2022 e con la risposta a interpello n. 243/2022, secondo cui il compenso doveva essere assoggettato a imposizione integralmente alla data di emissione della fattura.

Decorrenza

Sebbene le nuove disposizioni si applichino ordinariamente ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026, il legislatore ha previsto una facoltà di applicazione retroattiva ai crediti acquisiti già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Pertanto, qualora la dichiarazione sia stata già presentata, l’Agenzia chiarisce che il professionista:

  • può presentare una dichiarazione integrativa
  • per rideterminare il reddito dichiarato tassando il credito in misura proporzionale agli importi compensati nei diversi periodi d’imposta.

La regolarizzazione non consente tuttavia di ottenere il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. L’integrativa è inoltre esclusa:

  • per chi abbia omesso la dichiarazione originaria
  • secondo il chiarimento fornito, per i crediti acquistati nel 2025 in quanto il termine ordinario di presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto (2 novembre 2026 atteso che il 31 ottobre cade di sabato).

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