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CPB: tetto alle richieste del Fisco in presenza di voti ISA elevati

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Il recente intervento normativo (c.d. Decreto “Correttivo-bis”) introduce rilevanti modifiche al concordato preventivo biennale, strumento che consente ai contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per un biennio. Tra le innovazioni di maggiore impatto, spicca sicuramente, l’introduzione di limiti alle proposte di reddito CPB in presenza di voti ISA.

L’intervento è volto a limitare l’entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024.

In particolare, sono previsti tre distinti limiti di eccedenza massima, pari al 10%, al 15% e al 25%, che trovano applicazione in corrispondenza dei livelli di affidabilità fiscale più alti relativi al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Livello di affidabilità fiscale Limite di eccedenza proposta CPB
10 10%
Tra 9 e 10 15%
Tra 8 e 9 25%
≤ 8 –

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Si ricorda altresì che il provvedimento introduce nuove regole per la determinazione dell’imposta sostitutiva:

  • per i soggetti che aderiscono al concordato e presentano una differenza superiore a 85.000 euro tra il reddito concordato e quello effettivo del periodo d’imposta precedente, l’imposta sostitutiva viene incrementata,
  • l’aliquota applicata sarà quella ordinaria IRPEF o IRES, a seconda della tipologia di contribuente,
  • non è stata accolta invece la proposta di innalzare la soglia a 100.000 euro, poiché ciò avrebbe reso la norma inapplicabile rispetto ai redditi medi degli interessati.

Vengono altresì introdotte ulteriori cause di esclusione dal concordato per chi, oltre a dichiarare redditi di lavoro autonomo, partecipa ad associazioni o società professionali, salvo che tutti i componenti aderiscano al concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoghe regole valgono per le società e le associazioni: la cessazione dal regime scatta se anche solo uno dei soci non può più determinare il reddito tramite concordato.

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