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Domani termina il periodo di sospensione dei termini per l’invio dei documenti all’Agenzia

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Termina domani, 4 settembre, la sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva e per il pagamento degli avvisi bonari. In particolare, è prevista la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre:

  1. dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248);
  2. dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Si ricorda che:
    1. l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposte sui redditi e Iva), o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997);
    2. le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito del controllo. In tal caso l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997);
    3. l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta è versata mediante modello di pagamento precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, con l’applicazione della sanzione e degli interessi previsti dalla legge (art. 1, comma 412, Legge n. 311/2004).

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