L’occupazione dell’abitazione da parte del venditore che impedisce all’acquirente il trasferimento nei termini della residenza nella “prima casa” nonostante l’ingiunzione del giudice di rilasciare l’abitazione, costituisce forza maggiore sopravvenuta e non prevedibile, opponibile all’Agenzia delle Entrate che richiede, con avviso di liquidazione, la maggiore imposta di registro derivante dalla decadenza dalle agevolazioni fiscali: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 11 marzo 2021, n. 1443 , riportata sul sito della Giustizia Tributaria.
I giudici laziali hanno ricordato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 2527/14, 7764/14 e 14413/13), per conservare i benefici fiscali sulla prima casa non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa non di lusso spettano a condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza.
Tuttavia – hanno affermato gli Ermellini – il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acquisto e non prevedibili dal contribuente (Cass. n. 12404/19)
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.