Nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 27 giugno 2019, n. 210.
Tale conclusione, peraltro, vale qualora l’intervento edilizio si riferisca ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); in quest’ultimo caso, infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), l’agevolazione fiscale in esame non opera in quanto l’intervento sull’edificio non può definirsi di “ristrutturazione edilizia” non ess,endo rispettato il requisito della “medesima sagoma dell’edificio preesistente” richiesto dalla norma.
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