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Esposizione dei crediti e debiti in bilancio: entro o oltre i 12 mesi

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Come noto, nello schema obbligatorio di stato patrimoniale disciplinato dall’articolo 2424 del codice civile, la classificazione nell’ambito delle due macroclassi principali – “Immobilizzazioni” ed “Attivo circolante” – va effet­tuata in linea generale sulla base della destinazione di ogni singola posta dell’attivo e non sulla base del criterio finanziario, che consiste nel suddividere le poste di bilancio in base al periodo di tempo entro il quale si trasformeranno in liquidità (convenzionalmente rappresentato dall’anno).

Anche per quanto riguarda i crediti, la loro classificazione nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità, ma è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale.

Tuttavia, al fine di fornire al lettore del bilancio informazioni di carattere finanziario, il legislatore ha richiesto la separata indicazione:

  • dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo, e per i quali è prevista la seguente classificazione:
B.III.2.  Crediti, con separata indicazione di quelli esigibili entro l’esercizio successivo
           a)   imprese controllate
           b)   imprese collegate
           c)   imprese controllanti
           d)   imprese sottoposte al controllo delle controllanti
           d-bis) altre imprese,
  • e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo (eccetto per la voce 5-ter imposte anticipate), e per i quali è previsto il seguente dettaglio:
C.I. Crediti, con separata indicazione di quelli esigibili oltre l’esercizio successivo
1)      verso clienti
2)      verso imprese controllate
3)      verso imprese collegate
4)      verso controllanti
5)      verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri.

La medesima distinzione deve essere effettuata anche nell’ambito della classe D del passivo dedicata ai debiti.

Ma quali sono gli elementi in base ai quali un credito o un debito va considerato esigibile entro o oltre l’esercizio?

L’OIC 15 nella nuova versione di dicembre 2016, in armonia con il rinforzato principio di prevalenza della sostanza rispetto alla forma contrattuale di cui al nuovo punto 1-bis dell’articolo 2423-bis del codice civile, ha meglio precisato che, per quanto riguarda i crediti, ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:

  • di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
  • della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto;
  • dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito

Ai fini della corretta classificazione dei crediti prevalgono pertanto i termini “di fatto” rispetto a quelli contrattuali, basati cioè sulla previsione di quanto il credito potrà essere ragionevolmente incassato.

Per quanto riguarda invece i debiti, c’è un’evidente asimmetria di trattamento: in tal caso infatti prevale il principio di prudenza che richiede, ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, che la classificazione sia effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale.

L’OIC 19 precisa che bisogna tener conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

A tal scopo prevede che, nel caso in cui una società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine.

Nel caso invece di sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine perfezionata tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, è necessario continuare a classificare il debito come esigibile entro l’esercizio successivo.

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