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Fiscalmente irrilevante l’indennità sostitutiva di mensa se nel periodo di emergenza il badge non era utilizzabile

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Con la Risposta all’istanza di interpello 2 settembre 2020, n. 301, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’indennità erogata da un ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto.

In particolare, è stato precisato che l’indennità sostitutiva erogata dall’ente, per un importo giornaliero di 5,29 euro, ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza, è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Di conseguenza, detta indennità non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti indicati dalla normativa.

Sotto questo profilo, rilevano:

  1. l’art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir;
  2. la Risoluzione 30 marzo 2000, n. 41/E;
  3. la Risoluzione 17 maggio 2005, n. 63/E.

La Risoluzione n. 41/E/2000, in particolare, ha chiarito che l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi quindi tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
  2. essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi quindi coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
  3. ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

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