In materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in appello sono precluse esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e il conseguente ampliamento del tema della decisione.
Di conseguenza, a fronte dell’eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, l’allegazione dell’interruzione della prescrizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, provata mediante l’allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un’eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto si tratta di una mera contestazione delle censure mosse all’atto impugnato con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d’indagine (Corte di Cassazione, sez. 5, sentenza 29 novembre 2016, n. 24214).
Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 28 dicembre 2018, n. 33635.
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