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Indennità di 200 euro, dall’Inps chiarimenti sull’esposizione dei dati da parte dei datori di lavoro

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Con il Messaggio 13 giugno 2022, n. 2397, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’esposizione sul flusso Uniemens, da parte dei datori di lavoro, del bonus di 200 euro previsto dall’art. 31, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

In particolare:

  1. i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
    – nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
    – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
    – nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
    – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare;
  2. i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
    – nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
    – nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
    – nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
    – nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare;
  3. i datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

L’Inps ha inoltre annunciato l’emanazione di una circolare per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’Istituto ai soggetti di cui all’art. 32 del D.L. n. 50/2022.

Messaggio_numero_2397_del_13-06-2022_Allegato_n_1

Messaggio_numero_2397_del_13-06-2022

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