ISA e CPB, integrativa oltre il 30%: la nuova disciplina non vale per le vecchie adesioni
La correzione dei dati ISA utilizzati per la proposta di concordato può comportare, dal biennio 2026-2027, la rideterminazione dei valori concordati, anche quando lo scostamento supera il 30%. Questa possibilità non si estende al CPB 2024-2025, per il quale restano applicabili le precedenti disposizioni sulla decadenza.
Le comunicazioni di anomalia ISA consentono all’Agenzia delle Entrate di segnalare al contribuente possibili incoerenze nei dati dichiarati.
In presenza di una segnalazione fondata, il contribuente può correggere gli errori o le omissioni mediante dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, ricorrendo al ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle relative sanzioni.
Occorre, tuttavia, valutare anche gli effetti della correzione sul concordato, distinguendo il biennio di adesione e l’annualità cui si riferiscono i dati rettificati.
Per il CPB 2026-2027 assumono rilievo i dati ISA riferiti al periodo d’imposta 2025.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 ha espressamente confermato, con riguardo ai contribuenti che rinnovano il CPB 2024-2025, che:
- il reddito e il valore della produzione netta effettivi relativi al 2025, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 13/2024, costituiscono la base della valutazione economica per individuare i valori concordabili per il biennio 2026-2027;
- i dati relativi al 2025 comunicati tramite il modello ISA, compresi i dati precalcolati e l’esito dell’applicazione degli ISA, rilevano ai fini dell’elaborazione della nuova proposta.
Il periodo d’imposta 2025 costituisce l’annualità di riferimento anche per le nuove adesioni al CPB 2026-2027.
Eventuali future anomalie ISA relative al 2025 (ad esempio riferite alle rimanenze finali), qualora comportino la correzione di dati utilizzati per la proposta, dovranno quindi essere valutate anche per i possibili effetti sul concordato.
Su questo fronte interviene l’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026, c.d. Decreto Omnibus.
Il nuovo art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024, introdotto dall’art. 28, comma 1, lett. d), prevede che, in caso di modifica o integrazione della dichiarazione per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati dichiarati o comunicati ai fini della definizione della proposta, il reddito o il valore della produzione netta concordati siano rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati.
Il comma 3 stabilisce espressamente che le disposizioni introdotte dallo stesso articolo si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.
La disposizione non stabilisce un limite percentuale alla rideterminazione, che può pertanto operare anche oltre il 30% e anche al ribasso. Le sanzioni correlate alle violazioni, compresa quella prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, possono essere definite mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
La possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con conseguente rideterminazione dei valori concordati va dunque letta insieme alla sostituzione della precedente causa di decadenza legata all’integrativa, operata dall’art. 28, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 148/2026.
Dal biennio 2026-2027, la dichiarazione integrativa non costituisce più, di per sé, una causa di decadenza quando dalla proposta ricalcolata emergono valori superiori di oltre il 30% rispetto a quelli originariamente concordati.
Alla correzione mediante dichiarazione integrativa, che comporta la rideterminazione dei valori concordati, si affianca la diversa ipotesi degli errori rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento.
Per questa fattispecie, la nuova lett. b) dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede la decadenza quando, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del CPB, post attività di accertamento, risultano errori od omissioni nei dati comunicati per la proposta e il reddito o il valore della produzione netta calcolati sulla base dei dati corretti sono superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.
Per le vecchie adesioni al CPB, resta la disciplina precedente.
Infatti, la chance di integrativa oltre soglia, non riguarda le adesioni relative ai bienni 2024-2025 e 2025-2026, per le quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all’intervento del D.Lgs. n. 148/2026.
La precedente formulazione dell’art. 22, comma 1, lett. b), contemplava la decadenza quando la modifica o integrazione della dichiarazione determinava una diversa quantificazione dei valori utilizzati per l’accettazione della proposta.
La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, par. 1.11, confermando la lettura sistematica già fornita dalla circolare n. 18/E/2024, par. 2.6, ha collegato la decadenza all’ipotesi in cui i dati errati avessero determinato valori concordati inferiori a quelli risultanti dalla proposta correttamente calcolata, oltre la soglia del 30%.
Per tali bienni, occorre quindi distinguere:
- proposta ricalcolata inferiore a quella accettata: il concordato resta valido, ma rimangono fermi i valori originariamente concordati;
- proposta ricalcolata superiore, con incremento non superiore al 30%: non si verifica la decadenza e restano validi i valori originari;
- proposta ricalcolata superiore di oltre il 30%: si verifica la decadenza dal concordato.
Come chiarito dalla circolare n. 9/E/2025, nell’appendice, risposta 4.3, il ravvedimento non elimina la causa di decadenza derivante dalla dichiarazione integrativa prevista dalla precedente lett. b), poiché questa fattispecie non rientra tra quelle neutralizzabili ai sensi dell’art. 22, comma 3.
Per il CPB 2024-2025, i dati ISA rilevanti per la proposta sono quelli del 2023; per il CPB 2025-2026, quelli del 2024.
La dichiarazione integrativa resta quindi utilizzabile anche per correggere i dati posti alla base delle precedenti adesioni.
Tuttavia, la regolarizzazione delle sanzioni non impedisce la decadenza quando la proposta ricalcolata supera di oltre il 30% i valori originariamente concordati. Dal biennio 2026-2027, invece, la correzione comporta la rideterminazione dei valori concordati, al rialzo o al ribasso, senza che la sola integrativa determini la decadenza.



